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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SELF STORAGE

Le presenti Condizioni Generali di Contratto di Self Storage sono valide per tutti i contratti di self storage stipulati dalla società GS Fantino S.r.l. a far data dal 01/12/2023 e fino ad eventuale successiva revisione e disciplinano ogni rapporto relativo alla fornitura dei servizi di self storage intercorrente tra GS Fantino S.r.l. ed i propri clienti.

1. DEFINIZIONI

Tutti i termini, le abbreviazioni e le espressioni impiegate in maiuscolo nelle presenti Condizioni Generali hanno il significato indicato nel seguente elenco delle definizioni:

  • Allegato o Allegati: il Regolamento dell’Immobile, il Modulo relativo al Trattamento dei Dati Personali, il Listino Prezzi e l’Estratto delle Condizioni di Assicurazioni;
  • Beni: i beni mobili del Cliente depositati nel Box;
  • Box: lo spazio delimitato e chiuso specificamente indicato nel Modulo Contrattuale messo ad esclusiva disposizione del Cliente per il deposito di Beni. Il termine Box è da intendersi riferito anche alla ipotesi in cui GSF metta a disposizione del Cliente più di uno spazio chiuso;
  • Cliente: la persona fisica, la ditta, l’associazione o la società che sottoscrive il Modulo Contrattuale;
  • Codici di Accesso: i codici forniti al Clienti al momento di sottoscrizione del Modulo Contrattuale, che consentono in ogni momento di accedere all’Immobile;
  • Condizioni Generali: il presente documento;
  • Contratto: il Modulo Contrattuale sottoscritto dal Cliente, integrato dalle Condizioni Generali e dagli Allegati;
  • Corrispettivo: il prezzo dei Servizi di Self Storage indicato nel Modulo Contrattuale, dovuto dal Cliente a GSF;
  • Deposito Cauzionale: la somma di denaro eventuale prevista nel Modulo Contrattuale, che il Cliente versa al momento di sottoscrizione del medesimo modulo Contrattuale, costituita a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto e della corretta conservazione del Box in buono stato sino al termine del Contratto oltre che dell’assenza di danni all’Immobile ed alle attrezzature imputabili a fatto e colpa del Cliente;
  • GSF: la società “GS FANTINO S.R.L.”, con sede in San Miniato (PI), Frazione Ponte a Egola, Via Gioberti n. 10, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Pisa n. 02420780500, REA n. 205813;
  • Immobile: l’immobile nella disponibilità di GSF nel quale vengono prestati i Servizi di Self Storage;
  • Listino Prezzi: il documento contenente i corrispettivi o i criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti per i Servizi di Self Storage;
  • Modulo Contrattuale: il documento sottoscritto dal Cliente, con cui sono commissionati i Servizi di Self Storage, contenente i termini e le condizioni specifiche di questi;
  • Parte e/o Parti: GSF e/o il Cliente;
  • Penali: le somme previste nelle Condizioni Generali dovute dal Cliente a GSF in caso di inadempimento o inesatto adempimento al Contratto;
  • Personale: i dipendenti e/o collaboratori a diverso titolo di GSF;
  • Regolamento dell’Immobile: il documento che indica le modalità che il Cliente deve osservare per accedere all’Immobile, introdurre Beni e gestire il Box oggetto del Contratto.
  • Servizi di Self Storage: le attività di messa a disposizione di uno o più Box da parte di GSF per il deposito di Beni da parte del Cliente e le attività ad esse accessorie.

2. DOCUMENTI CONTRATTUALI 

2.1 Il Contratto è costituito dal Modulo Contrattuale, dalle Condizioni Generali e dagli Allegati.

2.2. Il Contratto è l’unico documento che disciplina i rapporti contrattuali tra GSF ed il Cliente.

2.3 Qualsiasi modifica o aggiunta, nonché qualsiasi patto diverso in tutto o in parte dal Contratto non sarà efficace e vincolante nei rapporti tra GSF ed il Cliente, salvo che ciò sia espressamente pattuito dalle Parti per iscritto e dalle medesime Parti sottoscritto, facendo specifico riferimento alla clausola del Contratto che si intende derogare o emendare.

2.4 Il Modulo Contrattuale e gli Allegati costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali e base per la loro interpretazione ed applicazione.

3. OGGETTO DEL CONTRATO 

3.1 Con il Contratto GSF si impegna, verso pagamento del Corrispettivo e alle condizioni di seguito specificate, a fornire al Cliente, che accetta, i seguenti Servizi di Self-Storage:

  • messa a disposizione di Box ubicato nell’Immobile, così come indicato nel Modulo Contrattuale, idoneo al ricovero dei Beni del Cliente per la durata indicata nel Modulo Contrattuale (per un singolo Cliente, la superficie del Box messo a disposizione non potrà mai essere superiore a 350 m3);
  • messa a disposizione, nei limiti della disponibilità di GSF, dei carrelli di trasporto e degli altri materiali idonei al carico, allo scarico e alla movimentazione dei Beni nell’Immobile ed alla loro collocazione nel/ asportazione dal Box.

3.2 Sarà facoltà di GSF mettere a disposizione del Cliente eventuali altri Servizi di Self-Storage, qualora presenti, accessibili e operativi all’interno dell’Immobile. Il pagamento di tali ulteriori Servizi di Self Storage non è compreso nel Corrispettivo di cui al Modulo Contrattuale.

4. DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il Contratto ha la durata specificata nel Modulo Contrattuale, durata che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a giorni 7 (sette), fatta salva la facoltà di GSF, su richiesta del Cliente, di concedere a proprio insindacabile giudizio deroghe a tale termine minimo di durata.

4.2 Entro le ore 20.00 (venti) del giorno di scadenza del Contratto, il Cliente sarà tenuto a ritirare i Beni ed a liberare completamente il Box assegnato, dandone preventivo avviso a GSF a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected] almeno 3 (tre) giorni prima di quello di scadenza del Contratto. Qualora tale avviso non fosse dato o, in ogni caso, qualora nonostante l’avviso i Beni non fossero ritirati ed il Box non fosse rilasciato entro le ore 20.00 (venti) del giorno di scadenza del Contratto, il Contratto medesimo si intenderà tacitamente rinnovato, alle medesime condizioni, per ulteriori sette giorni, e così alla scadenza di ciascun periodo successivo.

4.3 Il Cliente che liberasse il Box dai propri Beni prima della scadenza del periodo di durata fissato nel Modulo Contrattuale o negli eventuali successivi periodi di tacito rinnovo sarà comunque tenuto al pagamento del Corrispettivo dovuto per l’intero periodo di durata contrattuale originario o prorogato.

4.4 Il Cliente che abbia prenotato il Box per un periodo superiore a 7 giorni potrà recedere anticipatamente dal Contratto dandone preventivo avviso a GSF a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected] almeno 3 (tre) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. In tal caso, a condizione che entro le ore 20.00 della data di efficacia del recesso il Cliente abbia liberato il Box dai propri beni, GSF addebiterà al Cliente l’occupazione del Box per il solo periodo di fatturazione minimo di 7 giorni.

5. CORRISPETTIVO – DEPOSITO CAUZIONALE

5.1. Per la messa a disposizione del Box per il periodo indicato nel Modulo Contrattuale, il Cliente è tenuto a corrispondere a GSF il Corrispettivo indicato nel medesimo Modulo Contrattuale. Il Corrispettivo dovrà essere integralmente corrisposto, in via anticipata, contestualmente alla firma del Modulo Contrattuale.

5.2 Se previsto nel Modulo Contrattuale, alla firma del Contratto il Cliente sarà tenuto a costituire un Deposito Cauzionale infruttifero nella misura indicata nel medesimo Modulo Contrattuale, a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, della conservazione del Box in buono stato e dei danni eventualmente provocati all’Immobile e/o al Box e/o alle attrezzature di proprietà di GSF per fatto e colpa del Cliente.

5.3 Il Deposito Cauzionale sarà restituito al Cliente al termine o allo scioglimento del Contratto, per qualsiasi ragione avvenuta, previa constatazione del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e subordinatamente all’assenza di danni all’Immobile, al Box o alle attrezzature, per fatti imputabili al Cliente e sempreché il Box risulti essere stato riconsegnato libero dei Beni e/o di altre cose di proprietà del Cliente.

5.4. Per gli eventuali rinnovi contrattuali, il Cliente sarà tenuto a corrispondere l’intero Corrispettivo dovuto per il periodo di rinnovo, anticipatamente ed entro le ore 15.00 del giorno precedente a quello di originaria scadenza del Contratto o delle sue successive proroghe.

5.5 Sarà facoltà di GSF modificare in qualsiasi momento il Listino Prezzi, dandone comunicazione al Cliente a mezzo e-mail o posta ordinaria almeno 30 (trenta) giorni prima del momento in cui tale modifica divenga effettiva. In tal caso, il Corrispettivo adeguato al nuovo Listino Prezzi si applicherà a decorrere dal primo rinnovo contrattuale successivo all’adozione del nuovo Listino Prezzi, sempreché tale rinnovo intervenga almeno trenta giorni dopo l’invio della informativa inerente all’adeguamento del Listino Prezzi.

5.6 Qualora il Cliente non dovesse accettare la variazione del Listino Prezzi sarà tenuto a rilasciare il Box, libero di persone e cose, entro il termine ultimo di durata del Contratto, originario o prorogato, immediatamente successivo alla comunicazione di variazione del Listino Prezzi.

5.7 GSF è autorizzata ad addebitare ogni 7 (sette) giorni al Cliente il Corrispettivo per l’occupazione del Box.

5.8 GSF avrà diritto di riservare esclusivamente a favore di nuovi Clienti eventuali tariffe promozionali.

6. ACCESSO ALL’IMMOBILE ED AL BOX – MEZZI DI CHIUSURA – SISTEMI DI SICUREZZA

6.1 Alla sottoscrizione del Modulo Contrattuale e previo pagamento del Corrispettivo e, se previsto, previa costituzione del Deposito Cauzionale, GSF fornirà al Cliente i Codici d’Accesso all’Immobile che, per tutto il periodo di validità del Contratto e sino alla sua scadenza, originale o prorogata o al suo scioglimento, da qualunque causa determinato, consentiranno al Cliente in qualsiasi giorno, nell’arco delle ventiquattrore, di accedere in piena autonomia all’Immobile, anche con il proprio veicolo, ed al Box.

6.2 I Codici di Accesso dovranno essere conservati dal Cliente con la dovuta cura e diligenza e non potranno essere comunicati o ceduti a terzi. Il Cliente sarà responsabile nei confronti di GSF e degli altri Clienti per l’eventuale negligente conservazioni o indebito uso o cessione dei Codici di Accesso.

6.3 Fatta salva l’eventuale preventiva autorizzazione di GSF, è vietato accedere all’Immobile con automezzi di peso lordo autorizzato superiore a 350 kg.

6.4 Il parcheggio del veicolo del Cliente all’interno dell’Immobile dovrà essere strettamente limitato al periodo di permanenza del Cliente nell’Immobile medesimo. I veicoli dei Clienti dovranno essere posteggiati avendo cura di non ostacolare il parcheggio e/o la manovra di altri veicoli all’interno dell’Immobile.

6.5 Quando il Cliente non sarà presente nell’Immobile, il Box dovrà sempre essere accuratamente chiuso a cura del Cliente mediante adeguato lucchetto, che il Cliente sarà tenuto a procurarsi autonomamente, ferma la possibilità di acquistarne uno dal Personale presente nell’Immobile negli ordinari orari d’ufficio. Sarà onere esclusivo del Cliente accertarsi che, terminate le operazioni di movimentazione dei Beni, la porta del Box venga accuratamente chiusa e fermata attraverso l’apposizione del lucchetto.

6.6 Sarà altresì onere del Cliente accertarsi che il mezzo di chiusura adoperato sia efficiente ed adeguato allo scopo.

6.7 Il Cliente prende atto che, come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno e all’esterno dell’Immobile e per le specifiche finalità di protezione dei Beni, l’Immobile è dotato di un sistema di videosorveglianza esterno ed interno, con esclusione dello spazio interno al Box. La presenza delle telecamere di videosorveglianza è segnalata da apposti cartelli posti all’interno dell’Immobile, non necessariamente in prossimità delle telecamere.

7. CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE DEI BENI 

7.1 Il Cliente provvederà, a proprie spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, al carico, allo scarico e alla movimentazione dei Beni all’interno dell’Immobile sino alla loro materiale collocazione all’interno del Box.

7.2 Per le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei Beni, il Cliente potrà utilizzare, nei limiti della loro disponibilità e sotto la sua esclusiva responsabilità, i carrelli di trasporto e gli altri materiali idonei messi a disposizione dei Clienti da parte di GSF.

7.3 Il Cliente sarà responsabile nei confronti di GSF di qualsiasi danno a persone e cose cagionati durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei Beni, anche se provocati da terzi incaricati dal Cliente. Il Cliente manleva al riguardo GSF da qualsivoglia responsabilità nei confronti dei terzi.

8. NORME DI COMPORTAMENTO

8.1 In occasione degli accessi all’Immobile e/o al Box il Cliente dovrà attenersi alle norme del Regolamento dell’Immobile, in particolare a quelle che concernono i beni di cui è vietato il deposito, alle norme di sicurezza, igiene e antincendio applicabili secondo la vigente normativa ed alle ulteriori prescrizioni che il personale di GSF dovesse impartire ai fini dell’ordinato svolgimento dei Servizi di Self Storage e/o per la sicurezza degli utenti dell’Immobile, dell’Immobile medesimo e dei relativi impianti ed attrezzature.

8.2 Il Cliente dichiara e garantisce che, nell’uso del Box, si atterrà alle norme del Regolamento dell’Immobile e delle presenti Condizioni Generali e che i Beni sono nella sua legittima disponibilità. Dà, inoltre, atto che GSF non conosce, né è in grado di conoscerne, le caratteristiche, la tipologia ed il valore dei Beni, se non quello dichiarato dal Cliente nel Modulo Contrattuale.

8.3 Il Cliente sarà l’esclusivo responsabile per l’eventuale trasgressione alle norme del Regolamento dell’Immobile, così come per qualunque fatto commesso all’interno dell’Immobile o evento dannoso occorso a persone e/o beni all’interno dell’Immobile, da parte del Cliente medesimo o di terzi cui il Cliente ha consentito l’accesso all’Immobile.

8.4 È fatto obbligo al Cliente di adeguare il proprio comportamento a norme di diligenza e prudenza, in modo da non recare pregiudizio alle strutture ed alle attrezzature dell’Immobile e/o disturbo o pregiudizio ad altri Clienti ed ai beni di questi ultimi.

8.5 Il Cliente dichiara di aver preso visione del Box prima della sua messa a disposizione da parte di GSF e di averlo trovato in buono stato, privo di vizi apparenti e adatto ai Servizi di Self Storage convenuti e, così, di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro dei Codici di Accesso, costituendosi da quel momento custode del medesimo Box e dei Beni ivi ricoverati.

8.6 Il Cliente dovrà informare prontamente GSF di qualsivoglia danno all’Immobile o al Box, quale che ne sia l’importanza, la natura e la causa.

8.7 Il Cliente si obbliga a rimborsare a GSF qualsivoglia costo dalla stessa sostenuto per la riparazione dei danni nel Box o in altre parti dell’Immobile che siano imputabili a fatto e colpa del Cliente o di persone delle quali lo stesso deve rispondere.

8.8 Al termine o scioglimento del presente Contratto, per qualsivoglia ragione intervenuta, il Cliente provvederà a riconsegnare a GSF il Box, libero da persone e cose, ripulito e nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto. Qualora al momento della riconsegna, il Box risultasse danneggiato, le Parti provvederanno a redigere e sottoscrivere un verbale in cui verranno indicati i danni riscontrati da addebitarsi a fatto e colpa del Cliente.

8.9 Qualora il Cliente liberasse il Box in assenza del Personale di GSF, quest’ultima, effettuata non appena possibile la ricognizione del Box, comunicherà per iscritto al Cliente la presenza di eventuali danni e/o di altre irregolarità, accompagnando tale comunicazione dalle fotografie attestati i danni. La mancata contestazione da parte del Cliente dei danni riscontrati entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di GSF equivarrà e sarà considerata come riconoscimento dei danni medesimi.

8.10 In conseguenza delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali ed al Regolamento dell’Immobile, il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne GSF da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri, spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute da GSF quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del Cliente agli obblighi assunti con la sottoscrizione del Contratto ovvero di qualsiasi violazione delle dichiarazioni e delle garanzie di cui al presente Contratto, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualsiasi titolo.

9. DESTINAZIONE D’USO DEL BOX

9.1 Il Box dovrà essere utilizzato al solo ed unico fine di deposito temporaneo dei Beni del Cliente, senza permanenza di persone e con espresso divieto di mutare tale uso.

9.2 Il Box dovrà essere utilizzato nel pieno rispetto del Regolamento dell’Immobile.

9.3 È vietato al Cliente trattenersi nell’Immobile oltre il tempo strettamente necessario a depositare, ritirare o movimentare i Beni depositati nel Box.

9.4 È vietato al Cliente di cedere in tutto o in parte il godimento del Box a terzi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

9.5 Il Cliente dovrà mantenere il Box con la cura e la diligenza necessaria, mantenendolo pulito ed in ordine e segnalando tempestivamente a GSF l’eventuale necessità di riparazioni.

9.6 È vietato al Cliente apportare modifiche, innovazioni, trasformazioni interne al Box, all’Immobile, come a tutti i relativi impianti.

10. SOSTITUZIONE DEL BOX 

10.1 Nel corso del Contratto, GSF avrà facoltà, per proprie esigenze organizzative ed in funzione di un miglior sfruttamento degli spazi, di sostituire il Box assegnato al Cliente con altro di analoghe dimensioni, ferma la validità di tutte le altre condizioni contrattuali indicate nel Modulo Contrattuale. In tal caso, il Cliente sarà tenuto a provvedere, a proprie cure e spese, a trasferire i Beni nel nuovo Box assegnato entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui GSF ne farà richiesta per iscritto.

10.2 Parimenti, nel caso di accresciute esigenze di spazio intervenute nel corso del Contratto, il Cliente potrà richiedere a GSF la sostituzione del Box con altro di maggiori dimensioni. Sarà facoltà di GSF, in relazione agli spazi in quel momento disponibili nell’Immobile, aderire o meno alla richiesta del Cliente. Nel caso GSF fosse disponibile a concedere al Cliente un Box di maggiori dimensioni, le Parti sottoscriveranno un nuovo Modulo Contrattuale contenente tutte le condizioni già pattuite, eccezion fatta per il Box assegnato, per il maggior Corrispettivo dovuto dal Cliente dal giorno della sostituzione e per l’eventuale diverso valore dei Beni.

11. INADEMPMENTO DEL CLIENTE – DIRITTO DI RITENZIONE – INTERESSI DI MORA – PENALE

11.1. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente protrattosi per oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di scadenza contrattualmente prevista, sarà facoltà di GSF, rinunciata sin d’ora ogni eccezione da parte del Cliente, esercitare il diritto di ritenzione sui Beni, sino a quando il Cliente non avrà estinto i crediti di GSF. A tal fine, a partire dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento inadempiuto, GSF avrà diritto di apporre un secondo lucchetto al Box, per impedirne l’apertura autonoma da parte del Cliente, inviando nel contempo al Cliente una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. Dal medesimo termine, GSF avrà diritto di disabilitare i Codici di Accesso consegnati al Cliente.

11.2 Decorsi infruttuosamente altri 15 (quindici) giorni, GSF avrà diritto di maggiorare il Corrispettivo dovuto dal Cliente e non pagato di una percentuale del 3% (tre per cento) a titolo di Penale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

11.3 In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente protrattosi per oltre 8 (otto) settimane, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e GSF, rinunciata sin d’ora ogni eccezione da parte del Cliente, sarà autorizzata a procedere senza ulteriori formalità ad aprire il Box forzando il lucchetto del Cliente, prelevando i Beni e stoccandoli a spese del Cliente e sotto la responsabilità di quest’ultimo in altra area dell’Immobile.

11.4 Decorse inutilmente 12 settimane senza che il Cliente abbia pagato tutto quanto dovuto a GSF a titolo di Corrispettivo e Penali e ritirato i propri Beni, GSF potrà venderli liberamente o, qualora la vendita di tutti o parte dei Beni non risultasse agevole o conveniente, conferirli in discarica.

11.5 L’eventuale realizzo della vendita andrà a coprire in primo luogo il Corrispettivo e le Penali non pagati. Il Corrispettivo e le Penali non coperti dai ricavi della vendita, i costi della vendita e/o di messa in discarica dei beni e gli eventuali crediti di GSF a titolo di interessi di mora e penali verranno addebitati al Cliente. L’eventuale eccedenza derivante dalla vendita verrà restituita al Cliente.

11.6 In ogni caso, sulla parte di Corrispettivo non pagato nei termini matureranno, dal giorno del dovuto, interessi di mora, che le Parti convengono di ragguagliare al saggio previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2002 per il caso di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

11.7 In caso di inadempimento del Cliente, in ogni caso, GSF avrà diritto in qualsiasi momento di promuovere le iniziative che riterrà più opportune per la tutela, anche in via giudiziale dei propri diritti.

12. RESPONSABILITA DI GSF

12.1Qualora nel corso del Contratto fosse dichiarata l’inabitabilità o l’inidoneità all’uso dell’Immobile o del Box, per l’eventuale conseguente risoluzione del Contratto, GSF dovrà restituire al Cliente solo la parte del Corrispettivo anticipato proporzionalmente al mancato godimento, con esclusione di ogni diversa ragione di danno.

12.2 Eccezion fatta per il caso di dolo o colpa grave, GSF è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale scarsezza, mancanza, sospensione o mancata somministrazione dei servizi di energia elettrica, sorveglianza, etc., dipendenti da guasti anche parziali degli impianti, delle condutture o degli apparecchi, sia interni che esterni, come da ogni altra causa o ragione. In tali ipotesi è escluso ogni diritto del Cliente a pretendere ed ottenere per ciò indennizzi o risarcimenti di sorta.

12.3 Il Cliente esonera espressamente GSF da qualsivoglia responsabilità per eventuali furti, rapine, effrazioni, sottrazioni, danneggiamenti, distruzioni o per qualsivoglia altro evento dannoso che potesse occorrere a persone e cose nel Box e/o nell’Immobile, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Beni del Cliente e la medesima persona del Cliente.

12.4 In ogni caso, GSF sarà responsabile per i soli danni diretti subiti dal Cliente e non risponderà mai dei danni indiretti e/o consequenziali.

12.5 Eccettuato il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità di GSF nei confronti del Cliente sarà limitata e non potrà mai eccedere il valore assicurato dei Beni, come dichiarato nel Modulo Contrattuale.

13. ASSICURAZIONE

13.1 Il Cliente prende atto i Beni depositati nel Box, per tutta la durata del Contratto, inclusi eventuali rinnovi, godono di una copertura assicurativa contro il rischio di perdita o di danneggiamento dei Beni. Il costo di tale polizza è compreso nel Corrispettivo, sempre che al momento di sottoscrizione del Modulo Contrattuale il Clienti abbia dichiarato che il valore dei beni non è superiore ad euro 2.000,00 (duemila/00).

13.2 Qualora il valore dei Beni dichiarato nel Modulo Contrattuale fosse superiore ad euro 2.000,00, sarà facoltà del Cliente aumentare a proprie spese la copertura assicurativa e/o stipulare una polizza assicurativa complementare.

14. CESSIOBE DEL CONTRATTO

14.1 Il presente Contratto non è cedibile a terzi da parte del Cliente.

14.2 Il Cliente presta sin d’ora il proprio consenso alla cessione del Contratto a favore di società partecipate, controllate o collegate a GSF, a società facenti parte del medesimo Gruppo e, in ogni caso, a società cessionarie del ramo aziendale gestito da GSF nell’Immobile.

15. RISOLUZIONE

15.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, GSF avrà il diritto di risolvere il Contratto, senza necessità di costituzione in mora, nei casi di inadempimento da parte del Cliente ad uno dei seguenti obblighi:

  • inosservanza delle clausole 7, 10, 11, 13 e 14 del Regolamento dell’Immobile
  • inosservanza delle restanti clausole del Regolamento dell’Immobile contestata per iscritto da GSF per almeno tre volte nel corso del contratto
  • morosità del Cliente nel pagamento del corrispettivo protrattasi per oltre 60 (sessanta) giorni secondo quanto previsto all’art. 11.2;
  • rifiuto opposto dal Cliente alla sostituzione dello Spazio secondo quanto previsto all’art. 10.1;
  • rifiuto opposto dal Cliente all’accesso allo Spazio da parte di 050SPAZIO nelle ipotesi di cui all’art. 8.3.;
  • dichiarazioni rese dal Cliente ai sensi del presente Contratto rivelatisi, in un momento successivo alla data di sottoscrizione e per qualsivoglia motivo, non veritiere;
  • sopravvenuta incapacità di agire, totale o parziale, del Cliente.

15.2 In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, fermi i diritti ed i rediti maturati da GSF sino al momento della risoluzione e le penali che matureranno anche dopo tale risoluzione, dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti da GSF.

15.3 In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, quest’ultimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenne GSF da qualsivoglia danno o pregiudizio, di natura patrimoniale e non, possa derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni e/o dall’inadempimento degli obblighi previsti nel Contratto.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 Il Contratto è soggetto alla legge italiana.

16.2 Ferme le eventuali competenze inderogabili di legge, qualsiasi controversia relativa alla validità, risoluzione, esecuzione o interpretazione del Contratto o comunque connessa con lo stesso, viene attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni diverso foro alternativo e/o concorrente.

17. DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

17.1 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il Contratto ha efficacia novativa rispetto ad ogni eventuale precedente accordo raggiunto tra le Parti ed avente il medesimo contenuto.

17.2 L’eventuale tolleranza di alcuna delle Parti di comportamenti posti in essere dall’altra in violazione delle disposizioni del Contratto non costituirà, né sarà interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere in momento successivo l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni contrattuali.

17.3 Le rubriche degli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura, e non dovrà di esse essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione del Contratto.

17.4 Il Contratto sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte sottoscrivente che risulterà inadempiente alle pattuizioni in esso contenute.

17.5 Ogni comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà rivestire la forma scritta e dovrà essere recapitata agli indirizzi risultanti nel Modulo Contrattuale.

17.6 Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare a GSF ogni cambiamento di qualsiasi dei recapiti indicati nel Modulo Contrattuale.

17.7 I dati personali del Cliente saranno trattati in conformità all’informativa consegnata e sottoscritta dal Cliente.

17.8 Qualora una delle clausole del Contratto dovesse essere dichiarata invalida, tale pronuncia non influirà sulla validità delle altre clausole dello stesso, che si intenderà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone la finalità.

Cologno Monzese, gennaio 2024

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